Tutela sanitaria dello sportivo e certificazioni di idoneità
In questa sezione è possibile prendere visione della normativa in materia di tutela sanitaria dello sportivo e certificazioni di idoneità che comprende i principali riferimenti nazionali e quelli regionali toscani.
Disposizioni nazionali
Legge n.1055/1950 – Tutela sanitaria dell’attività sportiva;
Legge n.292/1963 – Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
Legge n.833/1978 – Istituzione del servizio sanitario nazionale;
Legge n.91/1981 – Norma in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti;
D.M. 18/02/1982 – Idoneità alle attività sportive agonistiche;
D.M. 28/02/1983 – Idoneità alle attività sportive non agonistiche;
Circ.Min. n.7/1983 – Interpretazione D.M. 18/02/1982;
D.M. 28/04/1995 – Tutela sanitaria degli sportivi professionisti;
D.M. 04/03/1993 – Idoneità agonistica per diversamente abili;
D.P.R. 28/04/1993 – Volo da diporto sportivo;
D.M. 04/04/2001 – Pugilato femminile;
Circ.Min. 20/05/2008 – Età minima accesso attività sportive agonistiche;
Circ.Min. 10/06/2016 – “Certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica”;
Revisione Circolare Ministeriale 3-07-2018 – Età minima accesso attività sportive agonistiche;
Disposizioni regionali (Toscana)
La medicina dello sport in Toscana è entrata nella fase di maturità con la L.R. n. 35/2003. A questa nuova legge si è approdati per richiesta pressoché unanime degli operatori del settore, condivisa dalla Regione. Infatti se alla precedente legge risalente al 1994 si deve ascrivere l’indubbio merito di aver messo ordine in un settore prima negletto, favorendo la formazione di una generazione di medici sportivi per lo più esclusivamente dedicati a questa professione – quindi con migliori standard qualitativi -, di aver determinato la creazione una rete di ambulatori medico sportivi pubblici e privati sul territorio regionale alquanto soddisfacente e di aver contribuito alla diffusione tra gli operatori sportivi di un modello culturale di maggiore attenzione alla prevenzione ed alla salute degli atleti, d’altra parte i quasi 10 anni di vita ne hanno evidenziato i limiti in relazione all’evoluzione del concetto stesso di medicina dello sport, preventiva si, ma anche utile supporto terapeutico in alcune importanti patologie.
I nuovi obiettivi che si pone questa legge sono essenzialmente tre e tutti riconducibili ad un più generale innalzamento della qualità delle prestazioni:
- la medicina dello sport entra a pieno titolo nel sistema qualità della Regione Toscana con esplicito riferimento alle norme che hanno disegnato un sistema sanitario proteso verso un complessivo miglioramento dei servizi e delle strutture – pubbliche o private che siano- in un processo graduale, ma inarrestabile e soprattutto in sintonia con le giuste esigenza dei cittadini in tale delicato ambito;
- viene riconosciuto il ruolo della medicina dello sport, in sinergia con gli altri medici e specialisti, nella prevenzione, diagnosi, valutazione e cura di alcune importanti patologie di carattere sociale, ove è ormai ampiamente documentato il ruolo benefico della terapia fisica (per tutte l’ipertensione, il diabete, l’obesità, l’osteoporosi);
- vengono individuati i meccanismi di controllo e funzionamento tali da generare, una volta a regime un vero e proprio Osservatorio Regionale, che rappresenta ormai uno strumento ineludibile per poter progredire ulteriormente.
Sono stati poi apportati ovviamente dei correttivi suggeriti dall’applicazione della precedente legge. L’iter legislativo regionale si è infine completato (almeno in questa fase) con l’approvazione degli indirizzi applicativi della legge che rappresentano lo strumento di elezione per una sua corretta interpretazione e applicazione. Con questo Atto si può tranquillamente affermare che la L.R. n.35/2003 è ormai a regime e che nel complesso la strada intrapresa, certamente perfettibile, nondimeno assicura una maggiormente efficace prevenzione ai praticanti l’attività sportiva, a garanzia in primis degli atleti ma non secondariamente anche dei dirigenti sportivi, ai quali ultimi peraltro la Legge, ma anche il buonsenso, assegnano un ruolo non secondario per alcuni aspetti del controllo di legittimità delle certificazioni.
L’auspicio è che, grazie anche agli strumenti conferiti dalla nuova legge, possa proseguire il lavoro di informazione e divulgazione tra i dirigenti sportivi e gli atleti e più in generale tra le fasce di popolazione anche non sportivizzate, che si traduca in una concezione diversa dell’approccio con il medico dello sport: non più momento “penalizzante” da vivere con ansia, ma punto di partenza per la definizione di uno stato di salute adatto all’attività da svolgere e soprattutto di un rapporto che vada al di là dell’evento annuale e obbligato, alla ricerca di un miglioramento del proprio stato di benessere e della propria performance.
L.R. n.35/2003 – Tutela sanitaria dello sport
Allegato a Delibera Regionale Toscana n.461 del 17 maggio 2004