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Legge L.N. 376/2000 in materia di Antidoping

Con la L.n.376/2000 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportiva e della lotta contro il doping” l’Italia si è dotata di uno strumento che se utilizzato appieno potrà senz’altro contribuire in modo efficace a contrastare questo pernicioso fenomeno.

Il provvedimento ha introdotto profonde innovazioni alla disciplina dei controlli antidoping, ai loro criteri e metodologia; ma soprattutto novità assolute e rilevanti quale ad esempio la responsabilità di carattere penale in aggiunta a quella sportiva, per la prima volta attribuita a tutti gli attori delle varie fasi (prescrizione, vendita, somministrazione e assunzione).

Al centro dell’attenzione è posta la tutela della salute dell’atleta, concetto molto più esteso della precedente definizione di doping. Viene infatti sancito il principio che l’atleta può, come tutti, assumere farmaci e sottoporsi a pratiche mediche solo se ammalato. Può sembrare ovvio e banale, ma per chi conosce le dinamiche del doping non è poi un concetto così scontato. Quindi il trattamento è consentito solo in presenza di patologie certificate dal medico e secondo le modalità e i dosaggi riconosciuti a livello internazionale e previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche.

Viene poi istituita una Commissione nazionale per la vigilanza e controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. Questa Commissione composta di esperti dei vari ambiti (medico, analitico, legale, politico, sportivo) predispone le classi di sostanze dopanti tenendo conto anche di quelle del C.I.O. (viene quindi ribadito l’ampliamento dei criteri per la loro individuazione), determina casi, criteri e metodi dei controlli antidoping, individuando anche le competizioni, effettua controlli a sorpresa, predispone programmi di ricerca su farmaci, sostanze e metodi utilizzabili a fine doping, individua forme di collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale a tale fine, mantiene rapporti operativi con gli organismi internazionali, promuove campagne di informazione e prevenzione sul doping. La Commissione infine stipula convenzioni con i Laboratori Antidoping accreditati dal C.I.O. o con Laboratori Antidoping non accreditati dal C.I.O. e coordinati dalle Regioni.

Tra le misure accessorie una piccola, ma di rilevante portata: l’obbligo di riportare la dicitura “farmaco doping” sulla confezione per quei farmaci contenenti sostanze dopanti.

Leggi la L.n.376/2000

L’ elenco aggiornato sostanze dopanti è disponibile sul sito del Ministero della Salute

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